Impianti agricoli e di acquacoltura
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L'articolo 32 del Reg. (UE) 1305\2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), designa le "zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" classificandole come segue: a) zone montane b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane c) altre zone soggette a vincoli specifici Questa classificazione incide su tutti i procedimenti che riguardano in senso lato lo sviluppo rurale: non solo le misure di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale ma ad esempio anche l'attribuzione del titolo di IAP (Imprenditore agricolo professionale). Le zone svantaggiate ai fini previdenziali non riguardano invece questa classificazione. Per la delimitazione il riferimento e' alla Dir. 75/268/CEE, art. 3, comma 3 per la definizione di zone montane; Dir. 75/268/CEE, art. 3, comma 4 per le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane; Dir. 75/268/CEE, articolo 3 comma 5 per le zone soggette a vincoli specifici. In questa zonizzazione le zone di tipo b) sono le cosiddette zone “intermedie”, soggette a limitazioni di tipo demografico o socio-economico.
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Zone di Protezione della Regione Toscana art. 14 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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L'articolo 32 del Reg. (UE) 1305\2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), designa le "zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" classificandole come segue: a) zone montane b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane c) altre zone soggette a vincoli specifici Questa classificazione incide su tutti i procedimenti che riguardano in senso lato lo sviluppo rurale: non solo le misure di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale ma ad esempio anche l'attribuzione del titolo di IAP (Imprenditore agricolo professionale). Le zone svantaggiate ai fini previdenziali non riguardano invece questa classificazione. a) Le zone montane sono quelle colorate di marrone e vi si trovano sia comuni interi che porzioni di territorio comunale. La nuova classificazione delle zone del tipo b) ha marginalmente inciso anche sulle zone montane, limitatamente a 4 comuni: Buti, Calci, Calenzano e Cavriglia che da misti (parzialmente montani e parzialmente svantaggiati non montani) sono passati a zone totalmente soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane. b) Le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (in verde nella carta) sono state recentemente modificate secondo le disposizioni contenute nel suddetto art. 32 del regolamento sullo sviluppo rurale; la modifica e' divenuta efficacie con la DGR 1349 del 02/11/2020 in attuazione del DM 6277 del 08/06/2020 che identifica le aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e approva i relativi elenchi. Nella nuova classificazione le zone designate sono solo comuni interi. c) Le zone soggette a vincoli specifici (in celeste nella carta), non sono state oggetto di modifica e sono rappresentate solo da comuni interi (Arcipelago - esclusa l'Isola del Giglio - e l'Argentario). L'identificazione di queste zone ha lo scopo di mettere nelle condizioni gli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, di incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonche' il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili.
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Distretti di gestione per la specie capriolo, ai sensi dell'art. 28 bis della LR 12/01/1994, n. 3 Recepimento della Legge 11/02/1992, n.157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'. Licenza CC-BY con obbligo citazione della fonte.
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Archivio unico dei terrazzamenti (muri a secco) estratti dalle informazioni della Carta Tecnica Regionale (CTR).
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Appostamenti fissi alla migratoria della Regione Toscana Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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Aziende Agrituristico Venatorie della Regione Toscana art. 21 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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Individuazione delle aree ammesse all'intervento SRA ACA18 "Impegni per l'Apicoltura” PSP 2023-2027. La perimetrazione è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1285 del 11-11-2024 e Decreto Dirigenziale n. 26131 del 26-11-2024.
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Divieti caccia inerenti le aree demaniali Art.21 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge 11 febbraio 1992 n.157
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Aree Vocate al Cinghiale della Regione Toscana art. 6bis Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 77 del 01/08/2018
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