protezione della flora e della fauna
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pubblicaAmministrazione
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Zone di Ripopolamento e Cattura della Regione Toscana art. 16 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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La legge regionale sulle aree protette 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale aggiornata con “Documento Operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano - Anno 2022” (DGR 408/2022). Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 e alla L.R. 10/2010" riunisce in un’unica disciplina coordinata le politiche di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, costituito dal sistema regionale delle aree naturali protette e dal sistema regionale della biodiversità. Dall’ 1 gennaio 2016 la Regione Toscana esercita le competenze in materia di aree protette e tutela della biodiversità precedentemente in capo alle Province e alla Città Metropolitana. In particolare le Riserve naturali istituite nel corso di vigenza della L.R. 49/95 sono diventate di gestione regionale. Questi territori rappresentano un tesoro naturalistico-ambientale dal punto di vista della biodiversità e spesso si intersecano con habitat e specie di flora e fauna di particolare valore e interesse, inclusi nei siti della Rete Natura 2000 riconosciuta dall’Unione Europea.
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Dataset di elementi puntuali che costituiscono l'elenco degli alberi monumentali della Regione Toscana individuati secondo il D.C.R. n.8 del 12/02/2019 e successivo D:M: 757 del 19/04/2019
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Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana art. 20 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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"Ambiti del territorio regionale di interesse naturalistico e ambientale classificati ai sensi della Legge Regionale 56/2000 abrogata e sostituita dalla Legge Regionale 30/2015 (http://www.regione.toscana.it/documents/13817346/0/LR+30_2015_v1_2016.pdf/114adb71-37d5-4d4b-8331-70b0a47817c6), in attuazione della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (http://www.regione.toscana.it/documents/10180/392141/2c294f5d57170614f949fd885cb69195_direttivaceeuccelli.pdf/240a9390-83f3-4555-89b8-7ca75ab28ed5). L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" che viene raggiunto sia attraverso la tutela dell'avifauna sia con la protezione dei loro habitat naturali.Le ZPS vanno a costituire la Rete Natura 2000 , che rappresenta lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano. Per ulteriori informazioni vedi anche https://www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana-2".