protezione dei siti
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Aree di reperimento dei materiali ornamentali storicii ricompreei nel Piano Regionale Cave della Regione Toscana approvato con delibera di Consiglio Regionale n° 47 del 21/07/2020. Le aree sono sottoposte a tre gradi di tuteca come specificato nelle norme di attuazione del Piano. Lo studio e' stato effettuato dalle Universita' di Firenze, Siena e Pisa con la collaborazione dell'ICVBC-CNR. L'intera documentazione del Piano Regionale Cave e' consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana all'indirizzo web https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave
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Ricognizione, nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana, degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art.136 del D.Lgs 42/2004 (Codice). Il Piano Paesaggistico, in attuazione dell’art. 143, comma 1, lettera b) del Codice comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica. (aggiornamento DCR 46/2019)
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Ricognizione, nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana, degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art.136 del D.Lgs 42/2004 (Codice). Il Piano Paesaggistico, in attuazione dell’art. 143, comma 1, lettera b) del Codice comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica. I vincoli di cui all'art.136 del D.lgs 42/2004 sono stati successivamente recepiti dal PIT-PPR della Regione Toscana con Deliberazione Consiglio Regionale n. 37/2015.
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Con la LR 30/2015 https://www.regione.toscana.it/documents/13817346/0/LR+30_2015_v1_2016.pdf/114adb71-37d5-4d4b-8331-70b0a47817c6 la Toscana ha definito la propria rete ecologica regionale composta dall'insieme dei siti della Rete Natura2000 ( SIC e ZPS) e di ulteriori aree tutelate chiamate Sir (siti di interesse regionale). Queste ultime aree, non comprese nella rete Natura 2000, sono state individuate dalla Regione con lo scopo di ampliare il quadro d'azione comunitario tutelando anche habitat e specie animali e vegetali non contemplati, fra quelli da tutelare previsti dalle citate direttive comunitarie. Dal giugno 2015 per tali aree, ai sensi dell'articolo116 della legge regionale 30/2015, è stata avviata dai competenti uffici regionali, una specifica ricognizione volta a verificare la loro potenziale ascrivibilità ad una delle tipologie di area protetta previste dall'attuale normativa regionale (SIC, ZPS, Riserva regionale). L' elenco dei Sir è disponibile al seguente link https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23372254/Elenco_sir.ods/c208ea2d-ca13-33d3-f6d5-c4627ba3e89c?t=1606212385779 Per ulteriori informazioni vedi anche https://www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana-2
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Ricognizione, nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana, degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art.136 del D.Lgs 42/2004 (Codice). Il Piano Paesaggistico, in attuazione dell’art. 143, comma 1, lettera b) del Codice comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica.
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Appostamenti fissi alla migratoria della Regione Toscana Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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Fondi rustici della Regione Toscana a Divieto di caccia art. 25 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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Divieti caccia inerenti le aree demaniali Art.21 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge 11 febbraio 1992 n.157
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Distretti di gestione per la specie capriolo, ai sensi dell'art. 28 bis della LR 12/01/1994, n. 3 Recepimento della Legge 11/02/1992, n.157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'. Licenza CC-BY con obbligo citazione della fonte.
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Divieti di caccia per aree militari art. 32 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"