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    Queste zone sono individuate ai sensi dell'articolo Art. 53comma1 DPGR 48/R/2017 che specifica che nel piano faunistico venatorio regionale sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all’articolo 56. Il piano faunistico venatorio regionale puo' altresi' prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili. Il presente dataset Individua le aree dove NON sono collocabili i nuovi appostamenti e di conseguenza individua le aree dove sono collocabili come indicato dalla normativa.

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    Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica della Regione Toscana art. 18 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"